Uno dei nostri articoli maggiormente acceduti è quello in cui abbiamo provato a fare chiarezza sulle discipline vigenti a Roma per le auto elettriche e ibride in relazione alle ZTL e alla sosta tariffata.
Evidentemente il tema è sempre di attualità e senz’altro lo sarà sempre di più man mano che verranno stabilite, com’è probabile, ulteriori limitazioni per le vetture con motore esclusivamente termico.
Abbiamo allora chiesto all’agenzia Roma Servizi per la Mobilità se ci sono novità sulle suddette discipline e ci sono state confermate le seguenti previsioni.
Auto ibride
Attualmente a Roma tutte le auto ibride (secondo l’immatricolazione registrata dalla MCTC che non distingue tra “plug-in hybrid”, “full hybrid” e “mild hybrid”) sono autorizzate alla sosta gratuita nelle aree tariffate.
Alle auto a trazione esclusivamente elettrica viene riconosciuta l’abilitazione sia all’accesso gratuito nelle ZTL, sia alla sosta gratuita nelle aree tariffate.
Una risposta
Buongiorno, in riferimento all’accesso delle auto ibride nella ZTL evidenzio che dal sito http://www.normattiva.it (portale ufficiale del Governo dove vengono pubblicate le norme vigenti in Italia) tali mezzi possono “in ogni caso” accedere a tali aere. Al riguardo, gradirei sapere come mai in questo Paese solo il Comune di Roma Capitale si “permette” di disapplicare la legge?
Per quanto sopra inoltro quanto riportato nel citato sito istituzionale.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, invio cordiali saluti
Giacobbe
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 12/08/2022)
(GU n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62)
art. 1 comma 103. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 e’ inserito il
seguente:
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni
consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a
propulsione elettrica o ibrida ».
Fonte https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&atto.codiceRedazionale=18G00172&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d5f992ae-3549-4dff-8f3d-80eea27d51e4&tabID=0.7720523252107101&title=lbl.dettaglioAtto