Qualche giorno fa abbiamo parlato del piano del Campidoglio di finanziare l’assunzione di nuovi vigili aumentando il numero di sanzioni agli automobilisti indisciplinati.

Convinti paladini della legalità come siamo, comprendiamo bene l’importanza della sanzione perché una norma sia rispettata, e il cielo sa quanto bisogno ci sarebbe a Roma di cominciare finalmente ad elevare sanzioni a destra e manca per cominciare a ripristinare un minimo di legalità in città (non solo per le violazioni al codice della strada ma anche per i conferimenti errati dei rifiuti, per le bancarelle, i cartelloni, i tavolini abusivi, ecc.).

Lo scopo della sanzione non dovrebbe però essere punitivo, bensì essa dovrebbe fungere da deterrente affinché certi comportamenti illeciti non vengano messi in atto. Detta in altri termini, l’amministrazione dovrebbe tendere a minimizzare quanto più possibile il numero di sanzioni elevate, ad esempio assicurando la certezza della sanzione, piuttosto che trovare il modo per fare quante più multe possibili per aumentare i relativi introiti.

Se infatti si potrebbe anche considerare virtuoso incassare soldi da chi viola le norme del codice della strada, il problema è che tali incassi deriverebbero da comportamenti illeciti alla guida e quindi forieri di pericoli per sé e per gli altri. Per questo in materia di mobilità l’obiettivo delle amministrazioni pubbliche non può che essere di ridurre al massimo i comportamenti illeciti e quindi le multe.

 

Fino a non molto tempo fa quando si prendeva una multa si veniva prontamente informati, o perché si trattava di un divieto di sosta, per cui si trovava l’avviso sul parabrezza, o perché si veniva fermati per un controllo. Molto raramente si ricevevano verbali a casa senza che lo si sapesse prima (poteva magari capitare per un passaggio col rosso o qualche altra violazione che non aveva consentito la contestazione imemdiata, ma in genere erano casi rari).

Da diversi anni invece si sono diffusi sempre di più sistemi di rilevazione delle violazione più o meno automatici che però non consentono una contestazione immediata. Si è cominciato con la rilevazione dei limiti di velocità tramite fotocamere e poi telecamere, con i verbali che, spesso di importo consistente, arrivavano a sorpresa a casa, si sono poi aggiunti i varchi elettronici, i sistemi Tutor e similari, lo street control (ossia il controllo automatico delle soste da un veicolo in movimento delle forze dell’ordine), fino ad arrivare alla fornitura di dispositivi palmari per i vigili che quindi elevano le multe senza lasciare avvisi.

 

 

In tutti i casi di rilevazione automatica dell’infrazione l’automobilista non è informato della cosa per cui o è cosciente dell’illecito ma pensa di averla fatta franca oppure non se n’è neanche reso conto.

Nel primo caso, se da una parte ci si può compiacere che “giustizia è fatta”, nel senso che è giusto che chi sbaglia paga, dall’altra la mancata consapevolezza immediata di essere stati sanzionati determina l’assenza del deterrente a non commettere più l’illecito. In altre parole, se ad esempio un automobilista viola scientemente un varco elettronico pensando di poterla fare franca, una notifica immediata che invece il suo comportamento è stato notato e sanzionato lo spingerebbe fin da subito a non commettere più l’illecito. Al contrario se il tizio si accorgesse della cosa solo a distanza di mesi, ossia quando gli arrivasse il verbale a casa, magari avrebbe nel frattempo commesso l’infrazione chissà quante altre volte. Ben gli sta, si potrebbe pensare, ma rimane il problema che l’obiettivo è non farle commettere le infrazioni (perché influiscono negativamente sulla circolazione dei veicoli), non farci più soldi possibile.

Chi scrive ha conoscenza di un caso reale di questo genere, un conducente di uno scooter che usava percorrere ogni giorno una corsia preferenziale, pensando di non essere notato, fino a quando non ha iniziato a ricevere verbali a decine a casa, elevati da ausiliari del traffico o tramite telecamere.

 

Nel secondo caso, ossia nel caso in cui il conducente commetta un’infrazione senza rendersene conto (ad esempio perché convinto, erroneamente, di essere autorizzato ad accedere in una ZTL, oppure perché, sempre erroneamente, pensa che un limite di velocità sia superiore del reale, o anche perché vi potrebbe essere una segnaletica poco chiara che può indurre in errore), il fatto che la notifica della sanzione possa avvenire a distanza di mesi può comportare che l’infrazione venga commessa ripetutamente, addirittura più volte al giorno, col risultato di accumulare un numero consistente di sanzioni con costi a volte proibitivi.

Anche in questo caso chi scrive seppe di una persona che, titolare di un permesso di accesso alla ZTL, a seguito di trasferimento di residenza all’estero si vide cancellare automaticamente il permesso (senza ricevere alcuna notifica) con un familiare che però a Roma continuava ad utilizzare il veicolo. Anche in questo caso la consapevolezza delle infrazioni commesse avvenne a seguito del ricevimento di decine di verbali a casa.

 

Al riguardo giova anche ricordare la storia delle migliaia di multe elevate in maniera automatica in via di Portonaccio e poi annullate in blocco.

 

Tutto questo dovrebbe far ben comprendere l’utilità di introdurre delle modalità di notifica delle multe che consentano al titolare del mezzo di venirne a conoscenza non appena il verbale venga registrato su un qualsiasi sistema elettronico.

 

Ovviamente con le moderne tecnologie c’è solo l’imbarazzo della scelta riguardo possibili metodo di notifica, tramite SMS o email. Il problema è come associare un numero di cellulare o un indirizzo email alla targa del proprio mezzo. In realtà basterebbe ipotizzare che ogni numero di targa sia anche l’indentificativo di un indirizzo email presso un server della Motorizzazione (tipo DT708EK@motorizzazione.it), abilitando il proprietario ad accedere a tale indirizzo di posta. Oppure la cosa si potrebbe fare a livello più alto, utilizzando il codice fiscale di ciascuno come identificativo sempre presso un server governativo; in questo caso basterebbe associare ogni targa al codice fiscale del proprietario per avere un indirizzo di notifica che il proprietario potrebbe consultare.

Per sistemi del genere bisognerà aspettare che al Ministero delle Infrastrutture si decidano a farci entrare in un presente normale (per le anticipazioni del futuro non abbiamo invece speranza), benché vedendo lo stato in cui vengono tenuti gli uffici della motorizzazione non c’è da essere molto ottimisti.

 

Rispetto a quanto invece si potrebbe fare a Roma nell’immediato, ci chiediamo se fosse possibile pensare ad un servizio su richiesta degli utenti, tipo una modalità per il proprietario di un veicolo di registrarsi presso i sistemi della Polizia Locale chiedendo di essere notificato via SMS o email ogni volta che viene elevato un verbale a suo nome. Nel caso di sistemi automatici come i varchi elettronici o lo street control immaginiamo che i dati del proprietario siano immediatamente disponibili quando la sanzione viene elevata, mentre quando la multa è rilevata a mano da un agente prima o poi essa viene immessa nei sistemi, per cui il proprietario del veicolo potrebbe essere notificato con buona tempestività.

Ovviamente un sistema del genere non potrebbe avere alcun valore di notifica legale, ma cionondimeno fornirebbe un servizio molto utile ai cittadini e probabilmente contribuirebbe a diminuire di molto le infrazioni aumentando il valore deterrente delle sanzioni.

 

Considerata l’esistenza di un assessorato “Roma Semplice”, ci si potrebbe azzardare a chiedere alla titolare Flavia Marzano sulla possibilità di avere un servizio simile, se non fosse che col portale del Comune di Roma ancora in versione “Beta” dopo quasi un anno, la credibilità di tale ufficio è alquanto scarsa.

 

Forse qualche possibilità in più la si potrebbe avere con qualche compagnia innovativa tipo myCicero, che già gestisce targhe di veicoli per il pagamento delle strisce blue. Chi scrive pagherebbe volentieri un contenuto abbonamento annuale per un servizio di notifica multe e comunque per i titolari delle app ci sarebbe il vantaggio di avere un gran numero di nuove iscrizioni al servizio.

 

Siamo sicuri che sia solo questione di tempo ma tra non molto ricevere una contravvenzione sarà come quando ora utilizziamo la carta di credito, che immediatamente sentiamo il suono del SMS o dell’email. Sarà una notifica meno benvenuta ma senz’altro molto utile.

Quanto ci metteremo ad arrivarci a Roma?

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5 risposte

  1. dal 29 Gennaio 2019 vi sarà l’obbligo di notificare le multe in PEC attingendo dall’anagrafe digitale, finalmente.

  2. Certo, ti allego la risposta del Comune di Roma alla mia richiesta di ricevere le multe in PEC :

    Egregio sig. XXXXX XXXXX,
    si riscontra la comunicazione della S.V. circa la richiesta di notificazione via PEC delle
    contravvenzioni al codice della strada.
    Come noto, le norme di cui al Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017 rendono
    obbligatorio l’uso di tale modalità di notificazione nel caso in cui l’autore della violazione, il proprietario
    del veicolo od altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del C.d.S. (1) abbiano fornito un valido
    indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito,
    ovvero (2) abbiano un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 bis del CAD e delle relative disposizioni
    attuative.
    In disparte le considerazioni circa la effettiva attuabilità dalla prima condizione – che cioè
    l’indirizzo PEC sia fornito in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito1
    – restano comunque da
    valutare i requisiti per l’applicabilità della seconda (ovvero che il soggetto titolare dell’indirizzo PEC sia
    presente in un elenco certificato di domicili digitali).
    Infatti, mentre alcuni soggetti sono obbligati dalla legge a dotarsi di un domicilio digitale – le
    pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed
    elenchi ed i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese – per i soggetti privati occorre invece
    che sia data attuazione a quanto previsto dall’art. 65, c. 4, del d.lgs. 217/2017: tale norma dispone che
    si dia luogo – da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) – alla realizzazione di un «pubblico
    elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» entro dodici mesi
    dall’entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero entro il 27 gennaio 2019.
    In attesa che sia costituito tale l’elenco, pertanto, la normativa non ritiene possibile
    procedere all’utilizzo di indirizzi PEC forniti spontaneamente per la notificazione di violazioni al codice
    della strada non altresì inseriti in un elenco certificato di domicili digitali.

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