L’assessore Lucarelli ha chiarito che anche le OSP emergenziali devono rispettare la legalità. Davvero?

Sulle strade di Roma vi è un numero enorme di OSP nuove e vecchie che violano norme nazionali inderogabili, come il CdS. Come pensa l'assessore di mettere mano ad un tale caos?

A metà novembre l’assessore alle attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, in merito alle nuove Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP) rilasciate in via emergenziale causa COVID19 ebbe a dichiarare:

Non faremo passi indietro, per aiutare lo sviluppo economico della città non si può pensare di tornare alla situazione pre-Covid – spiega Lucarelli – però questo deve avvenire nel rispetto delle indicazioni delle Sovrintendenze, della legalità, dell’abusivismo …

 

Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decisa dal governo nazionale, è pacifico che anche la normativa emergenziale in materia di OSP verrà prorogata, laddove sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre di quest’anno. Il governo ha anche deciso di mantenere gratuite le concessioni, una misura che noi abbiamo già avuto modo di criticare.

 

Stante quindi che il proposito dell’assessore Lucarelli si realizzerà, ci chiediamo come si vorrà dare attuazione anche alla seconda parte della sua dichiarazione, ovvero il “… rispetto delle indicazioni delle Sovrintendenze, della legalità, dell’abusivismo …”.

Già perché forse l’assessore non lo sa, ma un numero spropositato di OSP (sia nuove che preesistenti al COVID19) risultano in violazione di norme sovraordinate che nessuna normativa locale può superare.

C’è anzitutto il Codice della Strada, che disciplina l’utilizzo del suolo pubblico anche per le attività commerciali, il quale non può essere derogato dalle delibere comunali, così come le regole di sicurezza dettate dai Vigili del Fuoco.

 

Per aiutare l’assessore Lucerelli a farsi un’idea della situazione sulle strade romane, dopo mesi oltre un anno di far west introdotto dall’amministrazione precedente, riportiamo di seguito una serie di immagini di OSP corredate dalle norme che le stesse violano.

 

 

Articolo 167 – Regolamento di attuazione – (Art. 41 Codice della strada)
… Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. …

 

 

Art. 20 Codice della Strada – comma 3
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed i commi precedenti, l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.158 Codice della Strada – comma 1

La fermata e la sosta sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali.

 

 

 

DM 5/11/2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
Larghezza minima m 3,50 e larghezza minima marciapiede m 1,50

Parere VV.F. n. 2689/99

 

 

 

 

 

Nel caso di struttura completamente chiusa, come quella che segue, quale tipo di certificazione COVID si deve esibire?

 

 

 

Nel caso che segue la struttura risulta in contrasto con le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che non rispettare la norma comunale circa la corretta distanza dall’essenza arborea.

 

 

 

Non si vuole qui entrare nel merito dell’opportunità o meno di concedere suolo pubblico aggiuntivo per consentire agli esercizi commerciali di ricominciare a lavorare. Comunque la si pensi, le normative nazionali sono anzitutto a tutela della sicurezza delle persone ed anche per questo non possono essere derogate.

 

Riuscirà l’assessore Lucarelli a riprendere il bandolo di una matassa attorcigliata in maniera assurda dal suo predecessore?

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